Altezza ammissibile delle strutture del tetto
L’Art. 18a LPT risp. Art. 32a OPT regolano a livello nazionale quando un impianto solare sottostà alla procedura di annuncio. In linea di principio tale procedura è possibile se l’impianto solare è sufficientemente adattato. Qui è da citare in particolare l’Art. 32a cpv. 1bis OPT, il quale prevede che gli impianti solari su tetti piani sono considerati sufficientemente adattati se sporgono dal bordo superiore del tetto al massimo di un metro. I regolamenti edilizi comunali contengono ancora disposizioni incompatibili con tali disposizioni e quindi contrarie al diritto federale (p. es. le sovrastrutture consentite sui tetti piani). Al massimo, a livello comunale si deve stabilire se gli impianti solari possono superare, entro il margine di manovra del diritto federale, limiti di altezza specifici per zona. Secondo la maggior parte delle leggi cantonali, tali limitazioni non si applicano alle «strutture nel tetto di natura tecnica», che comprendono in genere anche gli impianti solari.
Se si stabiliscono altezze massime, si deve tenere presente che esse dipendono dall'altezza della neve: nelle zone con elevata presenza di neve è necessario utilizzare strutture portanti più rialzate, così come nel caso di tetti verdi.
Proposta di disposizione: «Impianti solari su tetti piani e su tetti inclinati possono superare il profilo delle zone». (Qui ci si riferisce ai confini orizzontali, ad esempio il superamento dello spazio oltre la cornice del tetto o la sporgenza all'esterno della linea di costruzione autorizzata.)
Ammissibilità risp. divieti in determinate zone
Idealmente gli impianti solari vanno ammessi su tutti gli edifici. Naturalmente sono possibili condizioni per zone e oggetti specifici. A questo proposito si veda anche il prossimo paragrafo «Requisiti di progettazione».
Tuttavia, alcuni Comuni definiscono delle zone in cui l'installazione di impianti solari è implicitamente o esplicitamente vietata, come nel caso del centro storico di Berna. Tali disposizioni possono essere giustificate in casi particolari, come nel caso di luoghi definiti Patrimonio dell'Unesco, ma dovrebbero costituire un'eccezione assoluta. Poiché la procedura di annuncio ai sensi dell’Art. 32b dell’OPT non è ammessa sugli oggetti protetti, il Comune o il Cantone possono imporre condizioni relative alla progettazione di impianti solari su tali oggetti (cfr. paragrafo seguente «Requisiti di progettazione»). In questo contesto è importante che i committenti dispongano di una consulenza adeguata, nella migliore delle ipotesi coinvolgendo tempestivamente gli enti preposti alla conservazione dei monumenti e/o le organizzazioni per la protezione del paesaggio.
Proposta di disposizione: «Gli impianti solari sono permessi sulle superfici di tutti i tetti»
Requisiti di progettazione
Per gli impianti solari che soddisfano le condizioni per la procedura di annuncio secondo l’Art. 32a OPT, cpv. 1, le prescrizioni edilizie possono essere adottate soltanto «se sono proporzionali a giustificate esigenze di protezione e se non limitano lo sfruttamento dell’energia solare in misura superiore a quanto previsto al capoverso 1» (Art. 32a OPT, cpv 2). Nelle zone dove, in base alla legislazione cantonale, non è permessa la procedura di annuncio (p. es. nei centri storici) o su oggetti protetti, tali condizioni sono invece consentite. È importante che l'autorità che concede l'autorizzazione tenga conto delle conseguenze economiche di tali condizioni:
- Impianti integrati: I moduli fotovoltaici e i collettori solari possono essere utilizzati al posto dei materiali convenzionali per la copertura del tetto (p. es. tegole) e svolgere la loro funzione di protezione dalle intemperie. In questo caso si parla di impianti integrati. Essi consentono soluzioni esteticamente di alta qualità, anche grazie a prodotti specifici di aziende svizzere. Tuttavia, i costi aggiuntivi degli impianti integrati rispetto a quelli annessi variano dal 13% al 28% (fonte: Osservazione dei prezzi del mercato fotovoltaico 2022, SvizzeraEnergia)
- Le prescrizioni relative alla disposizione (p. es. esclusivamente rettangoli) limitano la superficie utilizzabile. Winterthur, ad esempio, ha allentato il requisito di superfici compatte e contigue e ora possono essere installati sulla superficie del tetto anche più disposizioni di moduli contigue. Ora sono ammessi anche spazi lasciati vuoti e spostamenti per motivi tecnici (informazioni dalla città di Winterthur (d)).
- Moduli «All black» con lamina posteriore nera ed ev. cornici scure presentano una resa leggermente inferiore rispetto ai moduli standard con lamina posteriore bianca.
- Vetri colorati (p. es. terracotta, simili alle tegole) causano una significativa diminuzione della resa.
- Moduli di piccole dimensioni (tegole solari) sono più costosi rispetto ai moduli standard o ai moduli speciali per l’integrazione nel tetto. Inoltre sono più impegnativi dal punto di vista del montaggio e della manutenzione a causa dei numerosi connettori.
Specialmente per i Comuni inseriti nell’inventario federale degli insediamenti da proteggere d’importanza nazionale (ISOS), nelle zone protette o nei monumenti culturali, le questioni relative alla protezione del paesaggio sono di particolare importanza. Un articolo della rivista di Patrimonio Svizzero (pag. 12 in tedesco e pag. 15 in francese) aiuta a classificare gli interessi con un colloquio sul tema tra Swissolar, Patrimonio svizzero e la Fondazione svizzera per l'energia. Di seguito sono riportati anche alcuni esempi di buone soluzioni e compromessi nei centri storici che hanno evitato il blocco causato da interessi contrastanti.
Proposta di disposizione: «Nell’ambito della procedura ordinaria di licenza edilizia il Comune può imporre requisiti di progettazione per gli impianti solari installati su monumenti protetti o in zone con obiettivo di protezione ISOS A. I relativi costi aggiuntivi per potenza installata non devono, nella misura del possibile, superare il doppio del costo di un impianto integrato all’edificio con moduli standard.»
Come prezzo di riferimento si può far capo allo Studio sull’osservazione dei prezzi del mercato del fotovoltaico (pubblicato annualmente in francese e tedesco) oppure al calcolatore solare di SvizzeraEnergia. I prezzi vengono indicati in CHF per chilowatt (kW) di potenza installata. In media, attualmente un impianto fotovoltaico su una casa monofamigliare ha una potenza di 11 kW.
Immagine: Media dei costi specifici degli impianti fotovoltaici (Fonte: Studio sull’osservazione die prezzi del mercato del fotovoltaico 2023, SvizzeraEnergia)